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ICI
NOVITA’ IN
MATERIA ICI - AGGIORNATE AL 27.11.2008
1.
Terreni fabbricabili: Con Legge n. 248
del 04.08.2006 art.36 co.2,
il legislatore ha definitivamente chiarito il concetto di “edificabilità”,
facendo rientrare nella fattispecie assoggettata ad ICI,
tutte le aree inserite nel PRG (Piano Regolatore Comunale),
indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti
attuativi del medesimo.
L’Amministrazione Comunale ha recepito la
direttiva statale integrando il proprio regolamento comunale con deliberazione
n. 16 del 29/09/2006. Scarica il nuovo Regolamento integrale (nella colonna a fiaco).
2.
Attribuzione valori €/mq terreni
fabbricabili: Un ulteriore passo avanti
nella controversa materia delle aree edificabili, per equiparare e unificare
quanto più possibile le posizioni dei possessori di terreni, è stata la loro
attribuzione di valore, frutto di una lunga e meticolosa opera di comparazione
e definizione dei valori unitari minimi di riferimento per zone territoriali
omogenee, approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 21 del 19.12.2006
e a valere dall’anno 2007.
ZONE
TERRITORIALI OMOGENEE
|
FOGLI
CATASTALI
|
A.R.
non
urbanizzate C/2
|
A.R.
urbanizzate C/2
|
Aree
di comp. I.E.D. C/1
|
A.A.
non urbanizzate
D
|
A.A.
urbanizzate D
|
Centro
Storico A
|
|
FOGLIO
11/12
|
€ 60
|
€ 70
|
€ 70
|
€ 35
|
€ 45
|
€ 40
|
Si
ricorda che i valori indicati nella tabella di cui sopra sono da ritenersi
quali valori minimi di riferimento. Valori inferiori debbono
essere giustificati da particolari situazioni orografiche o morfologiche del
terreno edificabile e valutati singolarmente con il responsabile ICI;
3.
Fabbricati in costruzione e/o ristrutturazione: Per gli immobili oggetto di
costruzione e/o ristrutturazione che per
legge devono essere dichiarati come aree fabbricabili,
il valore andrà calcolato sommando la superficie di ogni piano al lordo dei
muri. Questa metodologia di calcolo andrà utilizzata per qualsiasi zona
territoriale (A- C1-C2-D) moltiplicando la metratura
complessiva per i valori minimi unitari di riferimento di cui alla tabella
precedente.
4.
Fabbricati in costruzione e/o ristrutturazione – zona montana : Per i fabbricati oggetto di
ristrutturazione, ruderi di fabbricati senza requisiti di ruralità,
fabbricati fatiscenti e parzialmente
diroccati , su cui permane indubbia la potenzialità edificatoria, ubicati in
territorio montano, intendendosi lo stesso come elevato a 1000 metri s.l.m., il valore andrà calcolato sommando la superficie di
ogni piano al lordo dei muri, per le
ristrutturazioni, e al perimetro murario esistente per i ruderi, moltiplicato
per il valore al metro quadrato assegnato in tabella alla zona territoriale - C/2 non urbanizzata - (60
€/mq) ridotto del 30 % ( pari a 42 €/mq).
5.
Scadenze versamenti annuali ICI: Con Legge n. 248 del 04.08.2006 art. 37 co.
13 e 14 sono state definitivamente
anticipate, a partire dall’anno 2007, le
scadenze dei versamenti annuali ICI dal 30 giugno al 16
giugno e dal 20 dicembre al 16 dicembre dell’anno.
6.
Dichiarazione /Comunicazione ICI : Con Legge n. 248 del 04.08.2006
art. 37 co.53 e 54, il legislatore ha
soppresso l’obbligo, a partire dall’anno 2007, di presentare la dichiarazione e
/o comunicazione ICI. Eventuali comunicazioni per facilitare il calcolo dell’Ici annuale andranno concordate con l’ufficio tributi
Comunale.
7.
Fabbricati rurali : con Legge n. 286 del 24/11/2006,
art. 2 co.33-38, il legislatore ha posto come termine
ultimo per l’accatastamento dei fabbricati che abbiamo perso i requisiti di ruralità, e per questo in esenzione ICI, la data del
30.06.2007.
8.
Fabbricati rientranti nel gruppo E: (Esercizi di culto –oratori) Con legge n. 248/06 e successivamente n. 286/06 l’esenzione Ici
opera solo per gli immobili che non abbiamo natura esclusivamente commerciale,
industriale, ufficio privato ovvero usi diversi.
ALTRE NOTIZIE SULL'I.C.I.
L’ICI è diventata la maggiore risorsa finanziaria
per ogni amministrazione comunale. Per Solagna,
in particolare, priva di patrimonio e con una ridotta
presenza di attività economiche, è un introito vitale
per la funzionalità dei servizi che vengono erogati
alla cittadinanza.
Tecnicamente, l’ICI è l’imposta comunale sugli
immobili, regolata dal d.lgs. n. 504 del 30/12/1992,
ed, in seguito alla potestà normativa attribuita
ai comuni dal d.lgs n. 446 del 15/12/1997, dal Regolamento
Comunale (deliberazione del Consiglio Comunale n.
5 del 23/02/1999).
Al fine di agevolare i contribuenti nel calcolo
e nel pagamento dell’imposta, si elencano qui di
seguito le informazioni essenziali da sapere per
calcolare o verificare la propria posizione ai fini
ICI.
CHI E’ TENUTO AL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA
L’ICI è un’imposta che deve essere pagata dal proprietario
dell’immobile o dal titolare del diritto reale di
godimento sullo stesso (usufrutto, uso, abitazione,
enfiteusi, superficie).
SU CHE BASE SI PAGA L’ICI
L’ICI deve essere versata per:
- immobili ad uso abitativo o commerciale;
- immobili in corso di costruzione e/o ristrutturazione;
- immobili comunemente definiti “rurali”
senza i requisiti di legge;
- aree edificabili;
Sono esenti dall’imposta tutti i terreni agricoli.
COME SI CALCOLA L’IMPORTO DA VERSARE
(BASE IMPONIBILE)
A) Per i fabbricati iscritti
in catasto si moltiplica la rendita catastale per
un coefficiente dipendente dalla categoria catastale
(in ogni caso dal I° gennaio 1997 tutte le rendite
dei fabbricati vanno aumentate del 5%); tale coefficiente
è pari a:
- 100 per i fabbricati inseriti nel gruppo A,
B, C (ad eccezione del C1);
- 34 per i fabbricati inseriti nella categoria
C1 (negozi e botteghe);
- 50 per i fabbricati inseriti nella categoria
D (opifici, capannoni industriali), ad eccezione
di quelli senza rendita attribuita, direttamente
posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.
B) Per i fabbricati non iscritti
a catasto il contribuente dovrà formulare una rendita
presunta, cioè calcolata in base a quella di fabbricati
con caratteristiche simili per consistenza e pregio
di finiture già iscritti in catasto.
E’ utile ricordare che la rendita presunta non
vale a regolarizzare la posizione del contribuente
nei confronti dell’Ufficio Tecnico Erariale: infatti
l’accatastamento è obbligatorio per legge, e la
rendita presunta serve solo per gli adempimenti
tributari in attesa dell’accatastamento.
C) Per i fabbricati in corso di
costruzione e/o ristrutturazione ai sensi dell’art.
31, comma 1 lettere c,d,e, Legge 05/08/78 n.457,
fino alla data di ultimazione dei lavori o fino
all’utilizzo del fabbricato la base imponibile è
costituita dal solo valore dell’area edificabile;
D) Per le aree edificabili il
valore è quello venale in comune commercio al I°
gennaio dell’anno di imposizione, con riguardo alla
zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità,
alla destinazione d’uso consentita, ai prezzi medi
rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi
analoghe caratteristiche, ecc.
E) Per i cosiddetti ruderi, cioè
le costruzioni che presentano danni tali da rendere
permanentemente inabitabile o inagibile l’unità
immobiliare, l’imposta rimane dovuta con riferimento
all’ area edificabile di sedime;
F) Per i fabbricati rurali, in
mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti
dalla legge, D.L. 557/93 convertito in Legge 133/94,
la base imponibile sarà determinata in base a:
- rendita presunta cioè calcolata in base a quella
di fabbricati con caratteristiche simili per consistenza
e pregio di finiture già iscritti in catasto (in
attesa dell’ accatastamento obbligatorio per legge).
– se fabbricato agibile;
- Area edificabile limitatamente al perimetro
di sedime se fabbricato inagibile;
DA QUANDO SI COMINCIA A VERSARE
L’ICI
- Dalla data di acquisto del fabbricato (data
dell’atto notarile di compravendita);
- Per i fabbricati di nuova costruzione, o assoggettati
a opere di risanamento o restauro, dalla data
di fine lavori, o dalla data di utilizzo, se precedente;
ciò indipendentemente dall’attribuzione della
rendita definitiva, o dal rilascio del certificato
di agibilità/abitabilità. Non si dimentichi, inoltre,
che l’imposta sul fabbricato, durante i lavori
di costruzione o ristrutturazione, va pagata sul
valore dell’area edificabile sulla quale sorgerà
o già insiste l’edificio stesso.
ALIQUOTE ANNO 2008
Invariate rispetto all’anno precedente:
- per i restanti immobili ad uso abitativo 6
per mille
- per le aree edificabili 7 per mille
I terreni agricoli non sono soggetti al pagamento
dell’ICI, in quanto Solagna è Comune montano.
TERMINE DI PAGAMENTO
Prima rata (acconto) entro il 16 giugno 2008,
pari al 50% dell’imposta dovuta; seconda rata (saldo)
entro il 16 dicembre 2008. E’ possibile pagare in
un’unica soluzione, ma solo in acconto (entro il
16 giugno).
Il contribuente che si accorgesse spontaneamente
di avere versato una somma inferiore a quella dovuta,
o di non avere versato, può riparare procedendo
al ravvedimento operoso (per ogni informazione a
riguardo si contatti l’Ufficio Tributi).
MODALITA’ DI PAGAMENTO
a) conto/c postale n. 88724059 intestato a Equitalia Nomos
spa - Solagna VI - ICI b) F24
VARIAZIONI
Soppresso l'obbligo della dichiarazione e della comunicazione ICI
(finanziaria 2007). tranne che per gli atti non rientranti nelle
procedure telematiche art. 3/bis D. Lgs. 463/97.
RIDUZIONI D’IMPOSTA
L’imposta viene ridotta del 50% per i fabbricati
dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non
utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno in
cui sussistono tali condizioni.
L’inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
- mediante dichiarazione rilasciata dall’Ufficio
Tecnico del Comune di Solagna, previo sopralluogo,
le cui spese sono a carico del proprietario richiedente;
- da parte del contribuente medesimo con dichiarazione
sostitutiva ai sensi della l. n. 15 del 04/01/1968
e confermata con circolare n. 137/e del 15/05/97.
RIMBORSI
Se il contribuente ritiene di avere diritto al
rimborso dell’imposta erroneamente versata, ad es.,
per errato calcolo, doppio versamento, errore di
persona, attribuzione di rendita catastale inferiore,
ecc. può inoltrare domanda all’Ufficio Tributi del
Comune di Solagna.
CALCOLO DELLA RENDITA:
Immobili del gruppo C (box auto, negozi, depositi):
in questo caso il calcolo è molto semplice. È sufficiente
moltiplicare i metri quadrati di superficie dell’immobile
per il valore espresso in tabella, a seconda che
si voglia calcolare, ad es., la rendita di un box
auto (C/6) o di un deposito (C/2).
Immobili del gruppo A (abitazioni o uffici): qui
il discorso è leggermente più complesso. Infatti
questa categoria ha come unità di misura il vano.
Il contribuente deve sapere che i vani sono di diverso
tipo e hanno diverso valore ai fini del computo
della rendita:
- i locali effettivi (cucina, camere, soggiorni)
- per misure standard circa 4x4 - valgono 1 vano
intero;
- gli accessori diretti (ingresso, corridoio,
bagno, ripostiglio)- per misure standard - valgono
1/3 di vano;
- gli accessori complementari (cantina, soffitta)
– per misure standard - valgono 1/4 di vano.
Il totale della consistenza (cioè del numero dei
vani) così calcolata viene poi arrotondata per eccesso
o per difetto al mezzo vano.
Una volta ottenuta la rendita, sarà sufficiente
moltiplicarla per il coefficiente proprio della
categoria (vedi sopra) per avere il valore catastale
e quindi calcolare l’imposta dovuta a seconda delle
aliquote prefissate.
|
|
Rendita
in € per ogni vano |
| classe
1 |
classe
2 |
classe
3 |
classe
4 |
classe
5 |
| A/2: ab. di tipo
civile |
56,81 |
67,13 |
80,05 |
/ |
/ |
| A/3: ab. di tipo
economico |
44,41 |
51,64 |
61,97 |
/ |
/ |
| A/4: ab. di tipo
popolare |
25,30 |
29,43 |
34,60 |
40,28 |
/ |
| A/6: ab. di tipo
rurale |
19,10 |
22,72 |
26,85 |
31,50 |
37,18 |
| A/7: ab. in villini |
classe
unica: 90,38 |
|
|
Rendita
in € per ogni metro quadrato di superficie |
| classe
1 |
classe
2 |
classe
3 |
classe
4 |
classe
5 |
| C/1: negozi e
botteghe
|
6,19 |
7,74 |
9,29 |
10,84 |
12,91 |
| C/3: laboratori
per arti e… |
1,08 |
1,29 |
1,54 |
/ |
/ |
| C/6: autorimesse,
stalle… |
1,03 |
1,23 |
1,44 |
/ |
/ |
| C/2: magazzini
e depositi |
classe
unica: 1,13 |
Per i
fabbricati del gruppo D la rendita è determinata
a corpo dall’UTE mediante stima diretta e non sulla
base di una tariffa.
ESEMPIO PRATICO DI CALCOLO DELLA
RENDITA
Esempio di calcolo di imposta per un abitazione
principale.
Se si è già in possesso della rendita: es. A/3
cl. 3 rendita catastale effettiva € 402,35
Si aumenta la rendita del 5%: € 422,46 (rendita
rivalutata)
Si moltiplica la rendita così ottenuta per 100:
€ 42.246,00 (valore catastale)
Si applica al valore catastale la rendita del 5
per mille: € 211,23
Si sottrae a tale valore la detrazione per la ab.
principale: € 211,23 – € 103,29 = € 107,94
Il contribuente in questione dovrà versare € 107,94
all’anno per la sua abitazione principale.
Se non si è in possesso della rendita: prima si
valuta la categoria in cui potrebbe essere inserita
la casa in questione (A/2, A/3, ecc.), tenendo presente
che i fabbricati di vecchia costruzione sono collocati
nelle classi più basse, mentre quelli più recenti
debbono essere considerati nelle classi più elevate.
Poi si deve procedere al conteggio del numero dei
vani. Ad esempio:
cucina, camere, soggiorno (locali effettivi) n.
5
bagni, ripostigli, ingresso (locali accessori diretti)
n. 4
cantine, soffitte (locali complementari) n. 2
La casa così descritta avrà:
5 vani effettivi 5 x 1 = 5
4 vani accessori 4 x 0,33 = 1,3
2 vani complementari 2 x 0,25 = 0,5
______________________________
TOTALE VANI 6,8
Come detto in precedenza, si arrotonda al mezzo
vano: in questo caso l’unità immobiliare in questione
avrà n. 7 vani.
Si ammetta di considerare la casa una A/3 cl.
3: tale cat. è valutata € 61,97 per ogni vano, quindi
bisognerà fare 61,97 moltiplicato per 7 = € 433,79.
Questa è la rendita presunta calcolata con l’aiuto
della tabella. Ora è possibile procedere al calcolo
dell’imposta.
Per ogni ulteriore chiarimento o informazione è
sempre disponibile il personale dell’Ufficio Tributi,
al n. 0424/816003.
N.b.: Per tutti gli acquisti/cessioni di unità
immobiliare si veda anche la sessione Polizia Municipale
per la dichiarazione obbligatoria di cessione fabbricato.
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