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ICI

NOVITA’ IN MATERIA ICI  - AGGIORNATE AL 27.11.2008

 

1.       Terreni fabbricabili:  Con Legge n. 248 del 04.08.2006 art.36 co.2, il legislatore ha definitivamente chiarito il concetto di “edificabilità”, facendo rientrare nella fattispecie assoggettata ad ICI, tutte le aree inserite nel PRG (Piano Regolatore Comunale), indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.  L’Amministrazione Comunale ha recepito la direttiva statale integrando il proprio regolamento comunale con deliberazione n. 16 del 29/09/2006. Scarica il nuovo Regolamento integrale (nella colonna a fiaco).

 

2.       Attribuzione valori €/mq terreni fabbricabili: Un ulteriore passo avanti nella controversa materia delle aree edificabili, per equiparare e unificare quanto più possibile le posizioni dei possessori di terreni, è stata la loro attribuzione di valore, frutto di una lunga e meticolosa opera di comparazione e definizione dei valori unitari minimi di riferimento per zone territoriali omogenee,  approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 19.12.2006  e a valere dall’anno 2007.

 

ZONE TERRITORIALI OMOGENEE

 

 

FOGLI CATASTALI

A.R.

non urbanizzate C/2

A.R. urbanizzate C/2

Aree di comp. I.E.D. C/1

A.A.

non urbanizzate D

A.A. urbanizzate D

Centro Storico A

 

FOGLIO 11/12

 

€ 60

 

€ 70

 

 

€ 70

 

 

€ 35

 

€ 45

 

€ 40

 

Si ricorda che i valori indicati nella tabella di cui sopra sono da ritenersi quali valori minimi di riferimento. Valori inferiori debbono essere giustificati da particolari situazioni orografiche o morfologiche del terreno edificabile e valutati singolarmente con il responsabile ICI;

 

3.       Fabbricati in costruzione e/o ristrutturazione: Per gli immobili oggetto di costruzione e/o  ristrutturazione che per legge devono essere dichiarati come aree fabbricabili, il valore andrà calcolato sommando la superficie di ogni piano al lordo dei muri. Questa metodologia di calcolo andrà utilizzata per qualsiasi zona territoriale (A- C1-C2-D) moltiplicando la metratura complessiva per i valori minimi unitari di riferimento di cui alla tabella precedente.

 

4.       Fabbricati in costruzione e/o ristrutturazione – zona montana : Per i fabbricati oggetto di ristrutturazione, ruderi di fabbricati senza requisiti di ruralità, fabbricati fatiscenti  e parzialmente diroccati , su cui permane indubbia la potenzialità edificatoria, ubicati in territorio montano, intendendosi lo stesso come elevato a 1000 metri s.l.m., il valore andrà calcolato sommando la superficie di ogni piano al lordo dei muri, per  le ristrutturazioni, e al perimetro murario esistente per i ruderi, moltiplicato per il valore al metro quadrato assegnato in tabella alla zona territoriale -  C/2 non urbanizzata  -  (60 €/mq) ridotto del 30 % ( pari a 42 €/mq).

 

5.       Scadenze versamenti annuali ICI: Con Legge n. 248 del  04.08.2006 art. 37 co. 13 e 14  sono state definitivamente anticipate, a partire dall’anno 2007,  le scadenze dei versamenti annuali ICI dal 30 giugno al 16 giugno e dal 20 dicembre al 16 dicembre dell’anno.

 

6.       Dichiarazione /Comunicazione ICI : Con Legge n. 248 del 04.08.2006 art. 37 co.53 e 54, il legislatore ha soppresso l’obbligo, a partire dall’anno 2007, di presentare la dichiarazione e /o comunicazione ICI. Eventuali comunicazioni per facilitare il calcolo dell’Ici annuale  andranno concordate con l’ufficio tributi Comunale.

 

7.       Fabbricati rurali : con Legge n. 286 del 24/11/2006, art. 2 co.33-38, il legislatore ha posto come termine ultimo per l’accatastamento dei fabbricati che abbiamo perso i requisiti di ruralità, e per questo in esenzione ICI, la data del 30.06.2007.

 

8.       Fabbricati rientranti nel gruppo E: (Esercizi di culto –oratori) Con legge n. 248/06 e successivamente n. 286/06 l’esenzione Ici opera solo per gli immobili che non abbiamo natura esclusivamente commerciale, industriale, ufficio privato ovvero usi diversi.

ALTRE NOTIZIE SULL'I.C.I. 

L’ICI è diventata la maggiore risorsa finanziaria per ogni amministrazione comunale. Per Solagna, in particolare, priva di patrimonio e con una ridotta presenza di attività economiche, è un introito vitale per la funzionalità dei servizi che vengono erogati alla cittadinanza.

Tecnicamente, l’ICI è l’imposta comunale sugli immobili, regolata dal d.lgs. n. 504 del 30/12/1992, ed, in seguito alla potestà normativa attribuita ai comuni dal d.lgs n. 446 del 15/12/1997, dal Regolamento Comunale (deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 23/02/1999).

Al fine di agevolare i contribuenti nel calcolo e nel pagamento dell’imposta, si elencano qui di seguito le informazioni essenziali da sapere per calcolare o verificare la propria posizione ai fini ICI.

CHI E’ TENUTO AL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA

L’ICI è un’imposta che deve essere pagata dal proprietario dell’immobile o dal titolare del diritto reale di godimento sullo stesso (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie).

SU CHE BASE SI PAGA L’ICI

L’ICI deve essere versata per:

  • immobili ad uso abitativo o commerciale;
  • immobili in corso di costruzione e/o ristrutturazione;
  • immobili comunemente definiti “rurali” senza i requisiti di legge;
  • aree edificabili;

Sono esenti dall’imposta tutti i terreni agricoli.

COME SI CALCOLA L’IMPORTO DA VERSARE (BASE IMPONIBILE)

A) Per i fabbricati iscritti in catasto si moltiplica la rendita catastale per un coefficiente dipendente dalla categoria catastale (in ogni caso dal I° gennaio 1997 tutte le rendite dei fabbricati vanno aumentate del 5%); tale coefficiente è pari a:

  • 100 per i fabbricati inseriti nel gruppo A, B, C (ad eccezione del C1);
  • 34 per i fabbricati inseriti nella categoria C1 (negozi e botteghe);
  • 50 per i fabbricati inseriti nella categoria D (opifici, capannoni industriali), ad eccezione di quelli senza rendita attribuita, direttamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.

B) Per i fabbricati non iscritti a catasto il contribuente dovrà formulare una rendita presunta, cioè calcolata in base a quella di fabbricati con caratteristiche simili per consistenza e pregio di finiture già iscritti in catasto.

E’ utile ricordare che la rendita presunta non vale a regolarizzare la posizione del contribuente nei confronti dell’Ufficio Tecnico Erariale: infatti l’accatastamento è obbligatorio per legge, e la rendita presunta serve solo per gli adempimenti tributari in attesa dell’accatastamento.

C) Per i fabbricati in corso di costruzione e/o ristrutturazione ai sensi dell’art. 31, comma 1 lettere c,d,e, Legge 05/08/78 n.457, fino alla data di ultimazione dei lavori o fino all’utilizzo del fabbricato la base imponibile è costituita dal solo valore dell’area edificabile;

D) Per le aree edificabili il valore è quello venale in comune commercio al I° gennaio dell’anno di imposizione, con riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, ecc.

E) Per i cosiddetti ruderi, cioè le costruzioni che presentano danni tali da rendere permanentemente inabitabile o inagibile l’unità immobiliare, l’imposta rimane dovuta con riferimento all’ area edificabile di sedime;

F) Per i fabbricati rurali, in mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti dalla legge, D.L. 557/93 convertito in Legge 133/94, la base imponibile sarà determinata in base a:

  • rendita presunta cioè calcolata in base a quella di fabbricati con caratteristiche simili per consistenza e pregio di finiture già iscritti in catasto (in attesa dell’ accatastamento obbligatorio per legge). – se fabbricato agibile;
  • Area edificabile limitatamente al perimetro di sedime se fabbricato inagibile;

DA QUANDO SI COMINCIA A VERSARE L’ICI

  • Dalla data di acquisto del fabbricato (data dell’atto notarile di compravendita);
  • Per i fabbricati di nuova costruzione, o assoggettati a opere di risanamento o restauro, dalla data di fine lavori, o dalla data di utilizzo, se precedente; ciò indipendentemente dall’attribuzione della rendita definitiva, o dal rilascio del certificato di agibilità/abitabilità. Non si dimentichi, inoltre, che l’imposta sul fabbricato, durante i lavori di costruzione o ristrutturazione, va pagata sul valore dell’area edificabile sulla quale sorgerà o già insiste l’edificio stesso.

ALIQUOTE ANNO 2008

Invariate rispetto all’anno precedente:

  • per i restanti immobili ad uso abitativo 6 per mille
  • per le aree edificabili 7 per mille

I terreni agricoli non sono soggetti al pagamento dell’ICI, in quanto Solagna è Comune montano.

TERMINE DI PAGAMENTO

Prima rata (acconto) entro il 16 giugno 2008, pari al 50% dell’imposta dovuta; seconda rata (saldo) entro il 16 dicembre 2008. E’ possibile pagare in un’unica soluzione, ma solo in acconto (entro il 16 giugno).

Il contribuente che si accorgesse spontaneamente di avere versato una somma inferiore a quella dovuta, o di non avere versato, può riparare procedendo al ravvedimento operoso (per ogni informazione a riguardo si contatti l’Ufficio Tributi).

MODALITA’ DI PAGAMENTO

a) conto/c postale n. 88724059 intestato a Equitalia Nomos spa - Solagna VI - ICI b) F24

VARIAZIONI

Soppresso l'obbligo della dichiarazione e della comunicazione ICI (finanziaria 2007). tranne che per gli atti non rientranti nelle procedure telematiche art. 3/bis D. Lgs. 463/97.

RIDUZIONI D’IMPOSTA

L’imposta viene ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno in cui sussistono tali condizioni.

L’inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

  • mediante dichiarazione rilasciata dall’Ufficio Tecnico del Comune di Solagna, previo sopralluogo, le cui spese sono a carico del proprietario richiedente;
  • da parte del contribuente medesimo con dichiarazione sostitutiva ai sensi della l. n. 15 del 04/01/1968 e confermata con circolare n. 137/e del 15/05/97.

RIMBORSI

Se il contribuente ritiene di avere diritto al rimborso dell’imposta erroneamente versata, ad es., per errato calcolo, doppio versamento, errore di persona, attribuzione di rendita catastale inferiore, ecc. può inoltrare domanda all’Ufficio Tributi del Comune di Solagna.

CALCOLO DELLA RENDITA:

Immobili del gruppo C (box auto, negozi, depositi): in questo caso il calcolo è molto semplice. È sufficiente moltiplicare i metri quadrati di superficie dell’immobile per il valore espresso in tabella, a seconda che si voglia calcolare, ad es., la rendita di un box auto (C/6) o di un deposito (C/2).

Immobili del gruppo A (abitazioni o uffici): qui il discorso è leggermente più complesso. Infatti questa categoria ha come unità di misura il vano. Il contribuente deve sapere che i vani sono di diverso tipo e hanno diverso valore ai fini del computo della rendita:

  • i locali effettivi (cucina, camere, soggiorni) - per misure standard circa 4x4 - valgono 1 vano intero;
  • gli accessori diretti (ingresso, corridoio, bagno, ripostiglio)- per misure standard - valgono 1/3 di vano;
  • gli accessori complementari (cantina, soffitta) – per misure standard - valgono 1/4 di vano.

Il totale della consistenza (cioè del numero dei vani) così calcolata viene poi arrotondata per eccesso o per difetto al mezzo vano.

Una volta ottenuta la rendita, sarà sufficiente moltiplicarla per il coefficiente proprio della categoria (vedi sopra) per avere il valore catastale e quindi calcolare l’imposta dovuta a seconda delle aliquote prefissate.


Rendita in € per ogni vano

classe 1

classe 2

classe 3

classe 4

classe 5

A/2: ab. di tipo civile

56,81

67,13

80,05

/

/

A/3: ab. di tipo economico

44,41

51,64

61,97

/

/

A/4: ab. di tipo popolare

25,30

29,43

34,60

40,28

/

A/6: ab. di tipo rurale

19,10

22,72

26,85

31,50

37,18

A/7: ab. in villini

classe unica: 90,38

 


Rendita in € per ogni metro quadrato di superficie

classe 1

classe 2

classe 3

classe 4

classe 5

C/1: negozi e botteghe

6,19

7,74

9,29

10,84

12,91

C/3: laboratori per arti e…

1,08

1,29

1,54

/

/

C/6: autorimesse, stalle…

1,03

1,23

1,44

/

/

C/2: magazzini e depositi

classe unica: 1,13

Per i fabbricati del gruppo D la rendita è determinata a corpo dall’UTE mediante stima diretta e non sulla base di una tariffa.

ESEMPIO PRATICO DI CALCOLO DELLA RENDITA

Esempio di calcolo di imposta per un abitazione principale.

Se si è già in possesso della rendita: es. A/3 cl. 3 rendita catastale effettiva € 402,35
Si aumenta la rendita del 5%: € 422,46 (rendita rivalutata)
Si moltiplica la rendita così ottenuta per 100: € 42.246,00 (valore catastale)
Si applica al valore catastale la rendita del 5 per mille: € 211,23
Si sottrae a tale valore la detrazione per la ab. principale: € 211,23 – € 103,29 = € 107,94

Il contribuente in questione dovrà versare € 107,94 all’anno per la sua abitazione principale.

Se non si è in possesso della rendita: prima si valuta la categoria in cui potrebbe essere inserita la casa in questione (A/2, A/3, ecc.), tenendo presente che i fabbricati di vecchia costruzione sono collocati nelle classi più basse, mentre quelli più recenti debbono essere considerati nelle classi più elevate. Poi si deve procedere al conteggio del numero dei vani. Ad esempio:

cucina, camere, soggiorno (locali effettivi) n. 5
bagni, ripostigli, ingresso (locali accessori diretti) n. 4
cantine, soffitte (locali complementari) n. 2

La casa così descritta avrà:

5 vani effettivi 5 x 1 = 5
4 vani accessori 4 x 0,33 = 1,3
2 vani complementari 2 x 0,25 = 0,5
______________________________
TOTALE VANI 6,8

Come detto in precedenza, si arrotonda al mezzo vano: in questo caso l’unità immobiliare in questione avrà n. 7 vani.

Si ammetta di considerare la casa una A/3 cl. 3: tale cat. è valutata € 61,97 per ogni vano, quindi bisognerà fare 61,97 moltiplicato per 7 = € 433,79. Questa è la rendita presunta calcolata con l’aiuto della tabella. Ora è possibile procedere al calcolo dell’imposta.

Per ogni ulteriore chiarimento o informazione è sempre disponibile il personale dell’Ufficio Tributi, al n. 0424/816003.

N.b.: Per tutti gli acquisti/cessioni di unità immobiliare si veda anche la sessione Polizia Municipale per la dichiarazione obbligatoria di cessione fabbricato.


 

MODULISTICA:

Regolamento comunale sull'I.C.I

Modello richiesta inagibilità/inabilità

Modello richiesta di rimborso

     
 
 
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