DICHIARAZIONE CESSIONE
DI FABBRICATO
COS’E’
Ha l’obbligo di presentare dichiarazione di cessione
fabbricato il soggetto che rientri nelle seguenti
situazioni:
Chi dà ospitalità;
Chi affitta locali di proprietà;
Chi subaffitta locali;
Chi vende fabbricati;
Chi cede fabbricati a qualsiasi titolo ( gratuito
– comodato)
Colui che vende / affitta / subaffitta a cittadini
extracomunitari ha l’obbligo di presentare anche
una dichiarazione ai sensi dell’art.7 del T.U. sull’immigrazione.
Vedi sotto paragrafo relativo a “Ospitalità di cittadini
stranieri”.
COME
Consegnare entro 48 ore la dichiarazione su apposito
modulo, in triplice copia, allo sportello della
Polizia locale, oppure spedire il documento, in
duplice copia, attraverso raccomandata R.R..
OSPITALITA’ DI CITTADINI STRANIERI
COS’E’
Chi ha intenzione di ospitare a qualsiasi titolo
uno straniero presso la propria abitazione, oppure
vende o affitta locali a cittadini stranieri, deve
provvedere ad effettuare la dichiarazione ai sensi
dell’art.7 del T.U. sull’immigrazione indirizzata
alla polizia Locale del Comune di residenza ( autorità
locale di P.S.).
Si considera cittadino straniero ogni individuo
che sia di nazionalità extra U.E. Fanno parte della
Unione Europea i seguenti paesi:
talia
Belgio
Lussemburgo
Paesi Bassi
Austria
Spagna
Portogallo
Francia
Germania
Gran Bretagna
Irlanda
Finlandia
Svezia
Danimarca
Grecia
Cipro
Estonia
Lettonia
Lituania
Malta
Polonia
Repubblica Ceca
Repubblica Slovacca
Slovenia
Ungheria
La dichiarazione è solo una comunicazione, non
comporta alcun obbligo per il titolare dell’alloggio,
né riguardo all’alloggio, né riguardo al vitto,
all’assistenza sanitaria, ecc.
Se si vuole invece invitare un cittadino straniero
a venire in Italia, per motivi di turismo, occorre
compilare la “Lettera D’invito”.
COME
La dichiarazione di ospitalità va resa entro 48
ore dall’inizio dell’ospitalità di un cittadino
straniero, dal titolare dell’alloggio dove viene
ospitato. La dichiarazione deve essere presentata
in duplice copia compilando l’apposito modulo
Allegati:
Fotocopia documento di chi presenta la richiesta
allo sportello;
Fotocopia del passaporto del cittadino straniero.
Normativa di riferimento:
Art.7 T.U. sull’immigrazione.
LETTERA D’INVITO
COS’E’
Il cittadino italiano o straniero che ha intenzione
di invitare un cittadino straniero a venire per
motivi di turismo dal suo paese in Italia, deve
rendere dichiarazione sostitutiva, chiamata “lettera
d’invito”, che riguarda: l’alloggio, il vitto, le
eventuali cure medico-ospedaliere e assicurare il
rientro in patria.
COME
La lettera va inviata al cittadino straniero che
vuole venire come ospite in Italia e sarà sua cura
portarla all’ambasciata Italiana o al consolatati
d’ Italia per ottenere il visto d’ingresso per turismo.
Alcune Ambasciate accettano la lettera d’invito
a norma di autocertificazione senza firma autenticata,
solo allegando la fotocopia della carta d’identità
del dichiarante; altre invece richiedono la firma
autenticata (resa presso l’ufficio Anagrafe).
Dopo aver ottenuto il visto il cittadino invitato
arriva in Italia e a questo punto il titolare dell’alloggio
compila la dichiarazione di ospitalità, come per
tutti gli altri cittadini stranieri ospitati ( la
dichiarazione va presentata, all’ufficio di polizia
Locale, entro 48 ore dall’arrivo dello straniero).
E’ sempre cosa utile verificare la documentazione
richiesta da ogni Ambasciata italiana visionandone
il sito.
I siti di tutte le ambasciate italiane si trovano
all’indirizzo internet www.esteri.it (rappresentanze
diplomatiche).
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