homepage | scrivi al sindaco
     

DICHIARAZIONE CESSIONE DI FABBRICATO

COS’E’

Ha l’obbligo di presentare dichiarazione di cessione fabbricato il soggetto che rientri nelle seguenti situazioni:

Chi dà ospitalità;
Chi affitta locali di proprietà;
Chi subaffitta locali;
Chi vende fabbricati;
Chi cede fabbricati a qualsiasi titolo ( gratuito – comodato)

Colui che vende / affitta / subaffitta a cittadini extracomunitari ha l’obbligo di presentare anche una dichiarazione ai sensi dell’art.7 del T.U. sull’immigrazione.
Vedi sotto paragrafo relativo a “Ospitalità di cittadini stranieri”.

COME

Consegnare entro 48 ore la dichiarazione su apposito modulo, in triplice copia, allo sportello della Polizia locale, oppure spedire il documento, in duplice copia, attraverso raccomandata R.R..

OSPITALITA’ DI CITTADINI STRANIERI

COS’E’

Chi ha intenzione di ospitare a qualsiasi titolo uno straniero presso la propria abitazione, oppure vende o affitta locali a cittadini stranieri, deve provvedere ad effettuare la dichiarazione ai sensi dell’art.7 del T.U. sull’immigrazione indirizzata alla polizia Locale del Comune di residenza ( autorità locale di P.S.).
Si considera cittadino straniero ogni individuo che sia di nazionalità extra U.E. Fanno parte della Unione Europea i seguenti paesi:

talia
Belgio
Lussemburgo
Paesi Bassi
Austria
Spagna
Portogallo
Francia
Germania
Gran Bretagna
Irlanda
Finlandia
Svezia
Danimarca
Grecia
Cipro
Estonia
Lettonia
Lituania
Malta
Polonia
Repubblica Ceca
Repubblica Slovacca
Slovenia
Ungheria

La dichiarazione è solo una comunicazione, non comporta alcun obbligo per il titolare dell’alloggio, né riguardo all’alloggio, né riguardo al vitto, all’assistenza sanitaria, ecc.
Se si vuole invece invitare un cittadino straniero a venire in Italia, per motivi di turismo, occorre compilare la “Lettera D’invito”.

COME

La dichiarazione di ospitalità va resa entro 48 ore dall’inizio dell’ospitalità di un cittadino straniero, dal titolare dell’alloggio dove viene ospitato. La dichiarazione deve essere presentata in duplice copia compilando l’apposito modulo

Allegati:

Fotocopia documento di chi presenta la richiesta allo sportello;
Fotocopia del passaporto del cittadino straniero.

Normativa di riferimento:

Art.7 T.U. sull’immigrazione.

LETTERA D’INVITO

COS’E’

Il cittadino italiano o straniero che ha intenzione di invitare un cittadino straniero a venire per motivi di turismo dal suo paese in Italia, deve rendere dichiarazione sostitutiva, chiamata “lettera d’invito”, che riguarda: l’alloggio, il vitto, le eventuali cure medico-ospedaliere e assicurare il rientro in patria.

COME

La lettera va inviata al cittadino straniero che vuole venire come ospite in Italia e sarà sua cura portarla all’ambasciata Italiana o al consolatati d’ Italia per ottenere il visto d’ingresso per turismo. Alcune Ambasciate accettano la lettera d’invito a norma di autocertificazione senza firma autenticata, solo allegando la fotocopia della carta d’identità del dichiarante; altre invece richiedono la firma autenticata (resa presso l’ufficio Anagrafe).

Dopo aver ottenuto il visto il cittadino invitato arriva in Italia e a questo punto il titolare dell’alloggio compila la dichiarazione di ospitalità, come per tutti gli altri cittadini stranieri ospitati ( la dichiarazione va presentata, all’ufficio di polizia Locale, entro 48 ore dall’arrivo dello straniero).

E’ sempre cosa utile verificare la documentazione richiesta da ogni Ambasciata italiana visionandone il sito.

I siti di tutte le ambasciate italiane si trovano all’indirizzo internet www.esteri.it (rappresentanze diplomatiche).


 

 

MODULISTICA:

Modello cessione di fabbricato

     
 
 
storia | itinerari | associazioni | notiziario comunale | come arrivare | links