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AUTOCERTIFICAZIONI
E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
COS'E' AUTOCERTIFICAZIONE?
Consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini
di presentare, in sostituzione delle tradizionali
certificazioni richieste, propri stati e requisiti
personali, mediante apposite dichiarazioni sottoscritte
(firmate) dall'interessato. La firma non deve essere
più autenticata.
L'autocertificazione sostituisce i certificati
senza che ci sia necessità di presentare successivamente
il certificato vero e proprio. La pubblica amministrazione
ha l'obbligo di accettarle, riservandosi la possibilità
di controllo e verifica in caso di sussistenza di
ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto.
Vi sono pochi casi, nei rapporti con la Pubblica
Amministrazione, in cui devono essere esibiti i
tradizionali certificati: pratiche per contrarre
matrimonio, rapporti con l'autorità giudiziaria,
atti da trasmettere all'estero.
CHI DEVE ACCETTARE L'AUTOCERTIFICAZIONE?
- Le amministrazioni pubbliche
- Imprese esercenti servizi di pubblica necessità
e di pubblica utilità (Poste, ENEL, Telecom, Aziende
del Gas, ecc)
Attenzione:
- I Tribunali non sono tenuti ad accettare le
autocertificazioni.
- Per i privati, a differenza delle amministrazioni
pubbliche, accettare l'autocertifjcazione non
è un obbligo, ma una facoltà.
CHI PUÒ' FARE L'AUTOCERTIFICAZIONE?
- Cittadini italiani
- Cittadini appartenenti all'Unione Europea
- Cittadini di paesi extracomunitari in possesso
di regolare permesso di soggiorno, limitatamente
ai dati certifìcabili dalle pubbliche amministrazioni
italiane.
CHE COSA SI PUÒ' AUTOCERTIFICARE?
Si possono autocertificare:
A) Con dichiarazioni sostitutive di certificazioni:
- la data e il luogo di nascita
- la residenza
- la cittadinanza
- il godimento dei diritti politici
- lo stato civile (celibe/nubile, coniugato/a,
vedovo/a, divorziato/a)
- lo stato dì famiglia
- l'esistenza in vita
- la nascita del figlio
- il decesso del coniuge, dell'ascendente o del
discendente
- la posizione agli effetti degli obblighi militari
- l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla
pubblica amministrazione
- titolo di studio o qualifica professionale posseduta;
esami sostenuti; titolo di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento
e di qualifica tecnica
- situazione reddituale ed economica, anche ai
fini della concessione di benefici e vantaggi
di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare del tributo assolto;
possesso e numero del codice fiscale, della partita
IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato.
- stato di disoccupazione; qualità di pensionato
e categoria di pensione;qualità di studente o
di casalinga
- qualifica di legale rappresentante di persone
fìsiche o giuridiche, di tutore, dì curatore e
simili
- iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo
- tutte le posizioni relative all'adempimento
degli obblighi militari, ecc.
- dì non aver riportato condanne penali
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato
contenuti nei registri di stato civile. Le dichiarazioni
di cui sopra non richiedono alcuna autenticazione
da parte del pubblico ufficiale.
B) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà
- Tutti gli stati, fatti a qualità personali
non autocertificabili (non ricompresi alla lettera
"A" precedentemente descritta) possono
essere comprovati dall'interessato, a titolo definitivo,
mediante dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà.
Si possono ad esempio dichiarare: chi sono gli
eredi; la situazione dì famiglia originaria; la
proprietà di un immobile, ecc.
La dichiarazione che il dichiarante rende nel
proprio interesse può riguardare anche stati,
fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti
di cui egli abbia diretta conoscenza.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,
non può contenere manifestazioni di volontà (impegni,
rinunce, accettazioni, procure) e deleghe configuranti
una procura.
Qualora risulti necessario controllare la veridicità
delle dichiarazioni nel caso in cui gli stati,
i fatti e le qualità personali dichiarati siano
certifìcabili o accettabili da parte della pubblica
amministrazione, l'amministrazione procedente
entro quindici giorni richiede direttamente la
documentazione all'amministrazione competente.
In questo caso, per accelerare il procedimento,
l'interessato può trasmettere, anche attraverso
strumenti informatici o telematici, copia fotostatica,
non autenticata, dei certificati in cui sia già
in possesso. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto
di notorietà non richiedono alcuna autenticazione
da parte del pubblico ufficiale quando siano contestuali
ad una istanza.
In questo caso l'interessato deve presentare la
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:
- unitamente alla copia non autenticata di un
documento di riconoscimento (nel caso di invio
per posta o per via telematica);
- firmarla in presenza del dipendente addetto
a riceverla (nel caso di presentazione diretta)
NOTA BENE:
Tutte le autocertificazioni e le dichiarazioni
da presentare alla pubblica amministrazione o ai
gestori di servizi pubblici, possono essere inviate
anche via fax, allegando la fotocopia di un documento
di riconoscimento.
DICHIARAZIONI NON VERITIERE
Ogni cittadino è responsabile di quello che dichiara
con l'autocertifìcazione. L'Amministrazione ha l'obbligo
di effettuare idonei controlli a campione sulla
verità delle dichiarazione rese dai cittadini. Il
rilascio di dichiarazioni non veritiere, e' punito
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia e fa perdere l'eventuale benefìcio ottenuto.
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